|
Associazione Italo-Ellenica “La Stella di Rodi” Statuto Articolo 1 (Denominazione) 1. E’ costituita un’Associazione Italo-Ellenica denominata “La Stella di Rodi” Articolo 2 (Scopi) 1. L’Associazione non ha fine di lucro, i contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione stessa. 2. Tale associazione ha per scopo: a. lo sviluppo e l’interscambio culturale tra cittadini Greci ed Italiani; b. favorire ed incentivare la conoscenza dei rispettivi usi, tradizione, storia, lingue; c. porre in essere attività ricreative, formative ed informative atte al miglioramento conoscitivo dei due popoli; d. promuovere la conoscenza, lo studio, la crescita e la diffusione della cultura ellenica ed italiana con la riscoperta delle tradizioni popolari e dell’identità nazionale dei due popoli, Greco ed Italiano, in ogni sua forma e manifestazione; e. promuovere la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, storici artistici ed architettonici ubicati in Grecia ed in
Italia; f. promuovere e sostenere occasioni di incontro e di scambio culturale tra i greci e tra gli italiani di lingua e/o di cultura ellenica e viceversa in Grecia ed in Italia; g. sollecitare gli scambi culturali con tutte le comunità italo-elleniche sparse nel mondo. 3. Per raggiungere i propri scopi l’Associazione: a. promuove e organizza, direttamente o indirettamente, manifestazioni di ogni tipo e , in via meramente esemplificativa, conferenze e dibattiti, seminari, convegni, incontri, eventi celebrativi o commemorativi, mostre, rassegne, spettacoli e intrattenimenti, ovvero partecipa, sostenendole o comunque concorrendo alla loro attuazione, a manifestazioni promosse da altri enti; b. promuove l’ideazione e la realizzazione di ricerche, pubblicazioni a stampa e in ogni altra forma cartacea, elettronica e via etere, centri di documentazione e banche dati; c. promuove e organizza, direttamente o indirettamente, corsi per l’apprendimento della lingua neo-ellenica ed italiana, sia su base regolare, sia in via occasionale o per speciali finalità; d. può costituire nel proprio ambito dipartimenti specializzati, posti sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio Direttivo o di un suo delegato, per il perseguimento su base permanente di scopi compresi tra quelli indicati nel precedente paragrafo, destinando a detti dipartimenti idonee risorse; e. può aderire ad associazioni e altri enti aventi scopi coerenti con quelli dell’Associazione o promuoverne la costituzione; f. può possedere o detenere in godimento qualsiasi bene mobile o immobile necessario allo svolgimento della propria attività. 4. L’Associazione, nel perseguimento dei propri scopi, ricercherà e valorizzerà la collaborazione e il supporto delle Istituzioni greche ed italiane. Articolo 3 (Sede) 1. La sede sociale è stabilita in Napoli Via Raffaele Testa n. 4 2. L’Associazione ha la propria sede operativa in Napoli Via Carlo De Cesare n. 17 3. Con deliberazioni del Consiglio Direttivo possono essere istituiti e soppressi delegazioni, uffici distaccati, ed siti Internet sia in Italia , sia all’estero, determinandone il modo di funzionamento. Articolo 4 (Durata) 1. L’Associazione ha durata illimitata. Articolo 5 (Soci) 1. I soci, in numero illimitato, possono essere sia persone fisiche sia persone giuridiche od associazioni.. 2. Fanno parte dell’Associazione: § i soci fondatori § i soci ordinari § i soci onorari 1. Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo. . 2. Possono essere soci ordinari i maggiori di età residenti e non in Italia che, indipendentemente dalla nazionalità o dalla cittadinanza, condividono lo scopo dell’Associazione e intendono concorrere al suo perseguimento attraverso l’attiva partecipazione alla vita associativa. 3. Possono essere soci onorari i maggiori di età che, indipendentemente dalla cittadinanza, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo abbiano dato o possano dare un notevole contributo alla vita dell’Associazione sia per la loro collocazione socio-professionale, sia per particolari meriti nel campo sociale, scientifico, letterario, artistico e culturale. 4. Possono essere soci, sia fondatori che ordinari, le persone giuridiche e le associazioni dotate o meno di personalità giuridica che contribuiscono anche economicamente alla vita dell’Associazione e che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, perseguono scopi non incompatibili con quelli dell’Associazione stessa e non ne compromettono l’indipendenza. Gli stessi sono denominati soci istituzionali. Articolo 6 (Ammissione all’Associazione)
1. L’ammissione all’Associazione Italo-Ellenica “La Stella di Rodi” spetta al Consiglio Direttivo, che può emanare in via generale norme per la procedura di ammissione, in conformità alle disposizioni del presente statuto.
2. L’ammissione è disposta sulla domanda scritta del candidato sottoscritta da almeno tre soci fondatori o ordinari in qualità di presentatori; per la ricevibilità della domanda è richiesta la preventiva espressa accettazione, per iscritto, del presente statuto.
3. Qualora, nonostante la rispondenza della domanda di ammissione alle disposizioni del presente statuto, almeno due componenti del Consiglio Direttivo ravvisino potenziali cause di incompatibilità con gli scopi dell’Associazione, il Consiglio Direttivo può rimettere la deliberazione sulla domanda di ammissione al Collegio dei Probiviri il quale provvede, assunte le informazioni e compiute le valutazioni del caso, con provvedimento definitivo non soggetto a impugnazione. Articolo 7 (Doveri dei soci) I soci hanno l’obbligo: 1. di agire in conformità allo scopo dell’Associazione e di osservare il presente Statuto, i Regolamenti, le normative e le disposizioni attuative dello Statuto.
2. di esercitare l’attività di Associato secondo i principi della correttezza comportamentale al fine di non ledere l’immagine dell’Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti 3. di versare nei termini stabiliti le quote associative fissate dall’Assemblea. Articolo 8 (Perdita della qualità di socio - sospensione) 1. La qualità di socio si perde per dimissioni, ovvero con delibera motivata del Consiglio Direttivo e comunicata nel termine perentorio di 10 giorni all’interessato, sotto pena di inefficacia, per: a. inosservanza di norme del presente statuto; b. atti o fatti incompatibili con lo scopo dell’Associazione; c. mancato versamento della quota associativa annuale. 2. Nei casi meno gravi il Consiglio può disporre la sospensione del socio per un periodo non superiore a sei mesi. 3. L’interessato può ricorrere, nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione della delibera del Consiglio Direttivo, al Collegio dei Probiviri che dà parere definitivo. Articolo 9 (Organi associativi) 1. L’Associazione è composta dei seguenti organi: § Assemblea § Consiglio Direttivo § Collegio dei Probiviri 2. Con delibera del Consiglio Direttivo, ratificata dal Collegio dei Probiviri, può essere istituita una Segreteria Organizzativa con funzioni esecutive generali. Articolo 10 (Assemblea dei soci) 1. L’Assemblea dei soci è formata dai soci fondatori ed ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Possono partecipare, senza diritto al voto, i soci onorari. 2. Ciascun socio ha diritto a un voto; i soci istituzionali intervengono nell’assemblea attraverso un rappresentante la cui designazione è efficace sino a revoca comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. 3. E’ ammessa la facoltà di farsi rappresentare, con delega scritta, da altro socio, ma nessun socio può rappresentare per delega più di due soci. 4. E’ ammesso il voto per corrispondenza sugli argomenti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. 5. Solo i soci fondatori ed ordinari sono eleggibili negli organi associativi in conformità alle disposizioni del presente statuto; ai fini dell’applicazione della presente disposizione saranno predisposte dal Consiglio Direttivo schede elettorali diversamente contrassegnate per i soci fondatori e per i soci ordinari. 6. L’Assemblea: a. elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri; b. approva, entro il 31 maggio di ciascun anno, il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell’anno precedente, accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo; c. approva, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di iscrizione e le quote associative annue; d. delibera sulle modifiche del presente statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e, nel caso previsto dall’art. 11.7.(f), sulle modifiche dei Regolamenti ; e. delibera su qualunque materia proposta dal Consiglio Direttivo. 7. L’Assemblea è convocata in prima e seconda convocazione; l'Assemblea in seconda convocazione si tiene almeno un giorno e non oltre quindici giorni dopo la data della prima convocazione; in prima convocazione, per la valida costituzione dell’Assemblea è richiesto l’intervento, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci fondatori e di almeno la metà più uno dei soci ordinari; in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L’Assemblea può riunirsi anche fuori della sede sociale, purché in Italia. 8. Salvo il disposto del successivo punto 9., le delibere dell’Assemblea sono valide se approvate dalla metà più uno dei soci intervenuti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto. 9. Le delibere dell’Assemblea sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento dell’Associazione sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei soci fondatori ed ordinari, in prima convocazione, e da non meno dei tre quarti dei soci intervenuti, in proprio o per delega, in seconda convocazione. 10. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, nel caso di suo impedimento, dal Vice Presidente. 11. Il Presidente dirige i lavori dell’Assemblea verificandone la regolare costituzione e la regolarità delle deleghe, nominando un segretario e eventualmente due scrutatori, chiamando gli argomenti all’ordine del giorno, fissando l’ordine degli interventi, indicendo le votazioni e proclamandone il risultato, facendo quant’altro necessario per assicurare l’ordinato svolgimento dei lavori. 12. Le modalità di votazione sono stabilite dal Presidente dell’Assemblea, per quanto non già stabilito dal Consiglio Direttivo nell’avviso di convocazione; su richiesta della maggioranza dell’Assemblea la votazione è fatta a scrutinio segreto. 13. La convocazione dell’Assemblea è fatta dal Consiglio Direttivo per lettera, telefax o per via telematica al domicilio di ciascun socio risultante dagli atti dell’Associazione, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione, e contiene l’indicazione della data, del luogo e dell’ora della riunione nonché l’ordine del giorno; qualora l’Assemblea sia chiamata a deliberare sulle materie di cui al precedente punto 9., la convocazione dovrà essere fatta almeno trenta giorni prima. Articolo 11 (Consiglio Direttivo) 1. L’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da cinque componenti eletti dall’Assemblea (di cui almeno tre scelti tra i soci fondatori ). 2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per un triennio e sono rieleggibili. 3. La carica di componente del Consiglio Direttivo non comporta alcun tipo di emolumento a carico dell’ associazione. 4. Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea convocata per l’elezione del Consiglio Direttivo, ciascun interessato in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente statuto potrà proporre la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio Direttivo, purché la proposta sia sottoscritta da almeno tre soci fondatori o rispettivamente ordinari 5. L’elezione del Consiglio Direttivo si fa a scrutinio segreto; risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 6. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, un Vice Presidente e il Segretario- Tesoriere. Il Presidente e in sua vece il Vice Presidente del Consiglio Direttivo hanno la legale rappresentanza dell’Associazione, che sta in giudizio in persona del Presidente e in sua vece del Vice Presidente. 7. Salvo ove diversamente disposto dal presente statuto, il Consiglio Direttivo è investito dei seguenti poteri: a. compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati, dalla legge o dal presente statuto, all’Assemblea, ivi compresa l’assunzione e la revoca di consulenti, collaboratori e dipendenti dell’Associazione; b. redazione del bilancio annuale e della relazione sull’attività svolta; c. convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio e per ogni altra deliberazione che riterrà di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea stessa, ovvero, su richiesta di almeno un terzo dei soci recante l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, entro sessanta giorni dalla richiesta stessa; d. ratifica dei provvedimenti adottati dal Presidente ai sensi del successivo punto 15; e. proposta di modifica del presente statuto e di scioglimento dell’Associazione; f. approvazione di disposizioni di portata generale (“Regolamenti”) destinati a disciplinare i corsi per l’apprendimento delle linguae neo-ellenica ed italiana, la attività culturale e altri aspetti della vita associativa che appaia opportuno disciplinare in via generale. 8. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei componenti, specificando il contenuto della delega e le modalità del rendiconto. 9. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno trimestralmente su convocazione del Presidente o del suo delegato, a mezzo lettera, fax o mezzo telematico, da recapitare almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. 10. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo quando almeno due componenti ne facciano richiesta scritta contenente l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno, entro venti giorni dalla richiesta. 11. Qualora il Presidente o il Vice Presidente ravvisino ragioni di particolare urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche senza preavviso. 12. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; le votazioni nel Consiglio Direttivo sono palesi. 13. Venendo a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, questo si reintegra di diritto, nell’osservanza del disposto dell’art. 11, punto 1, con l’ingresso del primo dei non eletti, e così di seguito; i componenti così entrati a far parte del Consiglio Direttivo restano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. 14. Venendo a mancare, anche per effetto di successivi reintegri ai sensi del punto 13. che precede, la maggioranza dei componenti, l’intero Consiglio Direttivo si considera decaduto e deve essere convocata al più presto, dallo stesso Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Collegio dei Probiviri, l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo in conformità alle norme del presente statuto. 15. Qualora l’interesse immediato dell’Associazione lo richiede, il Presidente adotta qualsiasi provvedimento di competenza del Consiglio Direttivo, anche al di fuori delle deleghe eventualmente conferitegli; in tal caso il Presidente convoca, entro e non oltre dieci giorni, il Consiglio Direttivo per la ratifica del provvedimento; il Consiglio Direttivo, qualora non deliberi la ratifica, assume le determinazioni opportune, avuto riguardo all’interesse della Associazione e ai diritti dei terzi. Articolo 12 (Collegio dei Probiviri) 1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi, almeno due eletti tra i soci fondatori, e due supplenti,tutti eletti dall’Assemblea. 2. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. L’elezione del Collegio dei Probiviri ha luogo con le modalità stabilite dall’Assemblea in conformità al disposto dell’art. 10, punto 5; queste si osservano sino a diversa delibera dell’Assemblea. 4. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica associativa. 5. Il Collegio dei Probiviri convoca l’Assemblea nel caso contemplato dal paragrafo 14 dell’art. 11 del presente statuto e formula il proprio parere in tutti i casi previsti dal presente statuto. 6. Sono demandante al Collegio dei Probiviri: a. il controllo della gestione dell’Associazione, b. le controversie sull’interpretazione e l’applicazione del presente statuto che sorgano nell’ambito dell’Associazione. 7. Fuori del caso contemplato dall’art. 6, punto 3, il candidato può ricorrere al Collegio dei Probiviri avverso il diniego di ammissione, ovvero qualora sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione. 8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza, entro sessanta giorni dalla richiesta, da farsi per iscritto e in forma sufficientemente circostanziata, sotto pena di inammissibilità; all’unanimità dei suoi membri, con delibera motivata comunicata immediatamente al Presidente del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri può disporre la proroga del predetto termine per non oltre trenta giorni. Articolo 13 (Gratuità delle cariche) 1. Le Cariche Sociali sono gratuite. Viene fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute ed anticipate nell’interesse dell’Associazione. Tali spese dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comitato Direttivo, e solo in casi eccezionali od urgenti vanno sottoposti a ratifica nella prima riunione successiva alla data di spesa. Articolo 14 (Fondo comune) ù 1. Il fondo comune dell’Associazione è costituito: a. dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali; b. dagli eventuali avanzi di gestione annuali; c. dalle erogazioni e dai lasciti, nonché da ogni altra eventuale devoluzione di beni, a qualsiasi titolo, a favore dell’Associazione. 2. Il Consiglio Direttivo dà le direttive per le spese, gli impieghi e per la gestione economica e finanziaria in genere del fondo comune. Articolo 15 (Bilancio) 1. L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 maggio immediatamente successivo il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati esclusivamente al perseguimento dello scopo dell’Associazione. Articolo 16 (Scioglimento dell’Associazione) 1. Nel caso di scioglimento dell’Associazione l’Assemblea destinerà l’eventuale residuo patrimoniale attivo a fini di interesse generale conformi allo scopo dell’Associazione. 2. Qualora residui un passivo lo scioglimento dell’Associazione si riterrà compiuto solo dopo la copertura del residuo stesso. 3. Qualora il residuo patrimoniale non sia liquido, l’Assemblea eleggerà uno o più liquidatori, conferendo i necessari poteri. ì Art. 17 (Regolamento ed altre norme applicabili) 1. L’Associazione potrà dotarsi di un Regolamento Interno, ove ritenuto necessario. 2. L’Associazione potrà aderire ad Associazioni, Enti o Federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici e privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e facilitazioni. 3. Per quanto qui non previsto valgono le disposizioni di legge in materia di Associazioni non riconosciute. Articolo 18 (Domicilio e comunicazioni) 1. Il socio, ad ogni effetto inerente al rapporto associativo, elegge domicilio nel luogo indicato nella domanda di ammissione ovvero in quello successivamente comunicato per iscritto. 2. Ogni comunicazione contemplata dal presente statuto è validamente eseguita, sia per posta, sia per corriere privato, sia per telefax,, sia per posta elettronica, a uno qualsiasi degli indirizzi indicati dal socio nella domanda di ammissione o successivamente comunicato per iscritto. Articolo 19 (Rinvio) 1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia agli articoli 36, 37 e 38 del codice civile e alle leggi in materia di enti senza scopo di lucro.
|